Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 294 del 29/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attivita' di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato
e  agli  operai  artificieri  della  Difesa  chiamati  dall'autorita'
prefettizia   o  dalle  autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  a
rimuovere,  disinnescare  o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro
di  attivita'  antisabotaggio  o  antiterrorismo, ovvero impiegati in
operazioni  di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento
di   ordigni  esplosivi  residuati  bellici,  compete  un  premio  di
disattivazione  di  lire  50.000  per  ogni giornata in cui esplicano
effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di
ordigni  esplosivi  che  presentino  un reale rischio, con esclusione
pertanto   delle   giornate   dedicate  ad  attivita'  di  ricerca  o
preparatoria.
  Il  premio  di  cui  al  precedente  comma  non  e'  cumulabile con
l'indennita'  di  rischio  connesso con la manipolazione di esplosivi
prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15
novembre  1973,  n.  734,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennita' di cui al decreto
legislativo  luogotenenziale  12  aprile  1946,  n.  320, e con altre
indennita' corrisposte allo stesso titolo.
  Le  modalita'  per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme
contenute  nei  commi  precedenti  saranno  precisate, entro tre mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, in specifiche
istruzioni  emanate  dal  Ministro  della  difesa,  d'intesa  con  il
Ministro dell'interno.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, secondo comma:
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 maggio
          1975,  n.  146,  ha  approvato il regolamento di attuazione
          dell'art.   4   della  legge  15  novembre  1973,  n.  734,
          concernente  la  corresponsione di indennita' di rischio al
          personale  civile,  di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
          dello Stato.
            -  Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946,
          n. 320, concerne la bonifica dei campi minati.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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