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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i
seguenti commi:
"Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle
Comunita' europee in materia di imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter,
346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in
materia doganale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), sostituita alla competenza
degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni
doganali.
Il Ministro delle finanze puo', con decreto, stabilire che taluni
compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria,
inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il
recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto,
siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del
citato articolo 346-quinquies".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE:
(1) Testo aggiornato dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (sostituito
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
24/1979), al quale vanno aggiunti i commi pubblicati nel
testo:
"Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi. - Se il
contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle
pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica
ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare
entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi.
L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia
la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma
del l'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione
dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si
procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni
degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie
e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado
successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del
codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente
sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle
somme indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal
cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo
Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758
e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che
hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio prestato, con il grado
rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4)
dell'art. 2780 del codice civile".
(2) Testo aggiornato degli articoli 346-bis, 346-ter,
346-quater e 346-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica numero 43/1973, aggiunti dall'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 35/1978, nel titolo VIII
sotto il capo I-bis: "Mutua assistenza fra gli Stati membri
delle Comunita' europee in materia di ricupero di crediti":
"Art. 346-bis - (Assistenza agli altri Stati membri delle
Comunita' europee per il ricupero di crediti sorti negli
Stati medesimi). - A richiesta degli organi competenti
degli altri Stati membri delle Comunita' europee
l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai
crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati
medesimi:
1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche
o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali
informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione
doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai
fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel
territorio della Repubblica; le informazioni possono non
essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale,
industriale o professionale ovvero quando la loro
divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine
pubblico;
2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle
vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti
di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e
decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;
3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi
trasmessi dagli organi esteri richiedenti, all'azione di
ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o
giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del
presente testo unico e previa emissione di apposita
ingiunzione;
4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi
trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari
per garantire il ricupero dei crediti.
L'amministrazione doganale da' corso all'azione di
ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:
a) se la richiesta e' accompagnata da un esemplare
originale o da una copia autentica del titolo esecutivo
emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri
documenti necessari ai fini del ricupero del credito;
b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a
decorrere dalla quale e' possibile procedere alla
esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato
membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo
esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la
procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza
pero' portare al pagamento integrale del credito;
c) se il ricupero del credito non e' di natura tale da
provocare, a causa della situazione del debitore, gravi
difficolta' d'ordine economico o sociale nel territorio
della Repubblica.
Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso
dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al
debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali.
Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per
le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato
pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.
L'interessato che intende contestare il credito o il
titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le
misure cautelari adottate dall'amministrazione doganale ai
sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo
competente dello Stato membro, in conformita' delle leggi
ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale,
ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la
sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione
di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le
misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni
nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga
natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo
giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo
richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero
del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva
riprende sulla base del nuovo titolo.
L'interessato che intende contestare gli atti della
procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione
doganale deve adire il competente organo dello Stato
italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali
vigenti".
"Art. 346-ter - (Richiesta di assistenza agli altri Stati
membri delle Comunita' europee per il ricupero di crediti
sorti nel territorio della Repubblica). - L'amministrazione
doganale, relativamente ai crediti di cui all'art.
346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale,
ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli
altri Stati membri delle Comunita' europee, richiedendo che
nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano
fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze
e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate
misure cautelative.
Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una
richiesta di informazioni il provvedimento del quale si
chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che
sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le
misure cautelative, nonche' gli altri documenti necessari
ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale
o in copia autentica.
Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve
contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale
e' possibile procedere alla esecuzione secondo le
disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che
il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel
territorio della Repubblica e che la procedura per il
ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al
pagamento integrale del credito.
Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale
per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le
misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono
essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in
tali casi la amministrazione doganale informa il competente
organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione
della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la
contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati
nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione
anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente
organo dello Stato medesimo".
"Art. 346-quater - (Crediti ammessi alla mutua
assistenza). - Le disposizioni degli articoli 346-bis e
346-ter si applicano ai crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre
misure che fanno parte del sistema di finanziamento
integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da
riscuotere nel quadro di tali misure;
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera
a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e
dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;
c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b),
della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera b),
dell'atto di adesione;
d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero
dei crediti sopraindicati.
I crediti di cui al precedente comma non godono di
privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la
domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi
e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui
sono sorti; agli effetti della sospensione e della
interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero
eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda
di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il
credito e' sorto.
E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere
accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunita'
europee in virtu' di particolari accordi o convenzioni".
"Art. 346-quinquies - (Norme di esecuzione). - Il
Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le
norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli
del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai
competenti organi delle Comunita' europee ai sensi
dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri
delle Comunita' europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo
1976; le norme relative alla conversione ed al
trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi
interessi e spese allo Stato in cui e' sorto il credito
sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.
Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo
sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli
Stati membri delle Comunita' europee ai fini della gestione
dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunita', il
Ministro per le finanze puo' con proprio decreto stabilire
che taluni compiti degli uffici periferici
dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della
mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito
ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione
generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede
in Roma".