Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 331 del 25/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 4 luglio 1985 n. 156)
Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il periodo dal 1985 al 1988 e' autorizzata la spesa di lire
700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente
realizzabili, esclusivamente delle Universita' e delle istituzioni
universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n.
641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari
legalmente riconosciuti.
2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli
interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi
impianti conformi alle condizioni di agibilita' e di sicurezza
prescritte dalla normativa vigente nonche' al completamento, a
livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi
approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a
quelle i cui progetti siano stati gia' approvati ed i lavori
appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere
funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora
utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti
all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi
edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento
dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di edilizia
residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di
aree e di edifici e per rimborsi di opere gia' realizzate, o in
corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica
istruzione.
4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari
legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo
sino al 5 per cento dello stanziamento globale.
5. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in
ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per
ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno
1988.
6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di revocare le
assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento
delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto
all'appalto dei lavori, con relativa consegna.
8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28
luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo
9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, e' facoltativo.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641
(nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e
piano finanziario dell'intervento per il quinquennio
1967-1971) e' il seguente:
"Art. 42. (Enti beneficiari dei contributi). - Le
istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di
cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli
Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici
universitari statali con ordinamento speciale, anche per le
cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti
ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli
impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case
dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri
servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche
consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici e vulcanologici statali".
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge 6 marzo 1976, n. 50, concerne il piano
pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.
Nota all'art. 1, comma 8:
Il testo nell'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' il seguente:
Art. 39. (Progettazione delle opere). - Alla
progettazione delle opere le istituzioni di cui al
successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici
concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente
conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero,
per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo
di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi
universitari.
Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a
500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e
dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei
casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un
intero comprensorio universitario, oppure nei casi di
particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso
sara' svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso
di idee, atte a promuovere lo impegno dei progettisti verso
nuove strutture integrate funzionalmente sul piano
urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso
definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei
progetti ritenuti piu' idonei.
I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in
conformita' a norme di bandi-tipo, approvate con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono,
fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla
presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di
merito; detti termini non dovranno complessivamente
superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni".
Secondo l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 24
ottobre 1969, n. 701, convertito dalla legge 22 dicembre
1969, n. 952, "l'importo di spesa, stabilito dall'articolo
39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n.
641, e' elevato a un miliardo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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