Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 332 del 27/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 4 luglio 1985 n. 156)
Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.
Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.
502, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e
ambientali o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante
del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e
del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal
Consiglio stesso".
2. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito
dal seguente:
"Ai lavori del comitato di cui al precedente articolo possono
prendere parte il presidente della conferenza regionale di cui
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, competente per territorio e un rappresentante
della regione interessata per territorio, che partecipano ai lavori
con voto consultivo.
Il comitato esprime parere sulla determinazione della tassa di
ingresso di ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico
dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del
contesto socioculturale".
3. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito
dal seguente:
"L'istituzione, l'abolizione e l'importo della tassa di ingresso
per ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato
sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con
la stessa procedura puo' essere variato l'importo della tassa di
ingresso.
Il decreto di cui al comma precedente ha validita' dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello
Stato, per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle
spese di esazione, puo' essere gratuito.
Con il decreto di cui al primo comma e' stabilita, entro il limite
del 5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso
da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
4. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23
luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
"Il libero ingresso, l'ingresso gratuito e ogni forma agevolativa
di ingresso ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici dello
Stato sono aboliti.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stabilire, in
via temporanea e per particolari avvenimenti, che ad alcuni o a tutti
gli istituti di cui al primo comma si acceda liberamente.
Ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o
che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' e' consentito
l'ingresso gratuito. Tale facilitazione e' riconosciuta anche agli
stranieri, a condizione di reciprocita'.
I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati.
Al personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni
culturali e ambientali e' consentito il libero accesso ai monumenti,
musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.
L'ingresso dei gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane
di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro
insegnanti, e' gratuito.
I monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, le biblioteche e
gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di
apertura al pubblico e' disciplinato con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in via temporanea e
per particolari esigenze, puo' disporre la chiusura degli istituti di
cui al precedente comma".
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge 23 luglio 1980, n. 502, concerne istituzione del
comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa
di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di
antichita' dello Stato.
L'art. 1, primo comma, di detta legge prevede:
"E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e
ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina
della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla
tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come
modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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