Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 354 del 13/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 luglio 1985 n. 171)
Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.
Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello
scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi
misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per
l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo
13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983,
non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e
tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi
misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause
imputabili alle ditte fornitrici.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle
violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.
Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle
disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio
1983, n. 18.
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concerne l'obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa. L'art. 2
di detta legge, nei commi primo, quarto e ottavo, dispone:
(Comma 1) "In caso di mancata emissione dello scontrino
fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione
del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si
applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire
novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se lo
scontrino, pur essendo stato emesso, non e' consegnato al
destinatario".
(Comma 4) "Qualora siano state accertate definitivamente,
a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino
fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un
quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul
valore aggiunto, la sospensione per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della
licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
svolta".
(Comma 8) "Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non
installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di
cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi
prescritti, e' disposta dall'autorita' amministrativa
competente la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei
suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non
superiore a 60 giorni".
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 ha
modificato il precedente decreto dello stesso Ministro 23
marzo 1983, che reca norme di attuazione delle disposizioni
della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il testo dell'art. 1
del D.M. 19 aprile 1983 (che ha sostituito l'art. 13 del
D.M. 23 marzo 1983) e' il seguente:
"Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' consentito fino al 31 dicembre 1987
l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo
conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti,
presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di
cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo
decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori
acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15
febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma
prodotti o in corso di produzione o importati a tale data.
Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i
quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi
entro la stessa data, in base a documentazione avente data
certa".
I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto,
intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente
comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti
ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice
esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, il quale accertata la identicita' degli esemplari
appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone
uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al
precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati
da indicare nella dichiarazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
