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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si
intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari
dell'Accademia nazionale di danza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
La legge 20 maggio 1982, n. 270, ha il seguente titolo:
Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente.
I testi degli articoli 33, 34 e 57 di detta legge sono i
seguenti:
"Art. 33. (insegnanti della scuola secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti
abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga
dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli
insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di
istruzione artistica statali ancora iscritti nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo
13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono
immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al
precedente comma sono soppresse.
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella
scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica
statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della
legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con
decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno
scolastico 1980-1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
istituti di istruzione artistica statali gia' forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a
tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
istituti di istruzione artistica statali, gia' forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della
proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge
6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo
con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente
articolo, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria
provinciale, in base alla quale fu loro conferito un
incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con
esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo
comma, ai quali la sede puo' essere assegnata a partire
dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro
collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.
L'assegnazione della sede di servizio e' disposta,
nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in
ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio
1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti
iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di
cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto
1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto
del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo,
degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui
al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri
insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al
precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati
immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma.
Le modalita' previste dal presente articolo per
l'assegnazione di sede, sulla base delle apposite
graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano
anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto
dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e
dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della
legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e
quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali
abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di
comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico
1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato
servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi
gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano
provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della
legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente
valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati".
"Art. 34. (Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola
secondaria e degli istituti di istruzione artistica
statali, con incarico annuale nell'anno scolastico
1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola
secondaria e negli istituti di istruzione artistica
statali, ivi compresi i comandati, gia' forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un
incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico
1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma
precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente
articolo 33.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita'
analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano
provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della
legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente
valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati".
"Art. 57. (Personale incaricato per la prima volta
nell'anno scolastico 1980-1981). - Al personale docente e
educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente
titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno
scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste
nella presente legge per il personale incaricato nell'anno
scolastico 1979-1980.
L'assegnazione della sede al personale di cui al
precedente comma e' disposta dopo che sia stata assegnata
la sede al personale incaricato nell'anno scolastico
1979-1980.
Il disposto del presente articolo si applica altresi'
agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli
insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei
corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale,
di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i
diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici,
di cui al precedente articolo 39, nonche' agli esperti ed
agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione
specifica o del titolo di studio prescritto ed agli
insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali,
di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si
applicano anche agli insegnanti delle materie ivi
contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981,
con i requisiti nel medesimo articolo indicati".