Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 405 del 30/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1985 n. 189)
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n.
489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre
1971, n. 1050, e' sostituito dal seguente:
"Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro
consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in
numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero
non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi
riservate.
Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere
applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale,
magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22,
lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati
applicati non compete alcuna indennita'".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956,
n. 489, gia' modificato dalla legge 29 novembre 1971, n.
1050, come risultante a seguito della sostituzione del
primo comma operata dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con
il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati
di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di
corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando
vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura
generale presso la Corte di cassazione possono essere
applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore
generale, magistrati di corte di appello in numero non
superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi
riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna
indennita'.
Con decreto del primo presidente della Corte di
cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati
a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del
ruolo, e se sono magistrati di corte d'appello, possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
Parimenti, con decreto del procuratore generale, i
magistrati di corte di appello applicati alla procura
generale possono essere autorizzati, per esigenze di
servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto
procuratore generale della Corte di cassazione.
L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve
essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale
che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio
previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n.
570, ai fini della nomina a magistrato di corte di appello,
nonche' nei riguardi dei magistrati di corte di appello che
nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione,
siano stati dichiarati non idonei.
Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono
ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla
procura generale presso la Corte stessa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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