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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 410 del 24/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 14 agosto 1985 n. 191)
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono
stabiliti in conformita' alla tabella n. 1 allegata alla presente
legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo
1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.
2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il
disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382,
e' il seguente:
"Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a
quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado
di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri e' fissato in tante unita', pari al numero
dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio, a
decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente
dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o
superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le
relative aliquote di valutazione sono determinate in modo
da comprendervi i capitani mai valutati con anzianita' di
servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado
di tenente dei carabinieri in servizio permanente
effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del
31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con
anzianita' di servizio dalla data di conseguimento del
grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente
effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se piu'
favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a
quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado
di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo
al compimento delle predette anzianita', ma comunque non
inferiore al 1 gennaio 1981.
Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di
grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in
applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge
10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e
all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, ovvero per ritardi nello
svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in
ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del
pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di
appartenenza che non abbia subito detrazioni di anzianita',
ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai
sensi degli articoli predetti.
Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e
tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai
commi precedenti del presente articolo non si tiene conto
nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti
colonnelli da valutare per l'avanzamento.
Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in
servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri,
ove gia' valutati almeno tre volte, sono collocati in
soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima
valutazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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