Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 42 del 01/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1985 n. 52)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga
della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 4, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1987";
al comma 5, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1987";
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' prorogata di un anno.
5-ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di
cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n.
457, ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed
integrazioni, sono prorogati di due anni.
5-quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gia' prorogato
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in
legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 1985.
5-quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della
legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8
gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n.
58, e' prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto
comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si
applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali
scadano entro il 31 dicembre 1987, puo' essere portata a compimento
qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti
o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle
aree o all'attuazione degli interventi.
2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il termine di sei
mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti
precedentemente adottati o iniziati.
3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della
normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli
interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.
Art. 1-ter. - 1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31
dicembre 1984 sul capitolo 8272 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici.
2. Il comitato esecutivo del CER puo' indicare altri comuni diversi
da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui
all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del
completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la
cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza
maggiore.
Art. 1-quater. - Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25
giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme
per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli
eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti
previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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