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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario
nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita'
sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al
precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione
e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle
regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti
designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due
rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita'
finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al
successivo articolo 15".