Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 427 del 07/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e composizione
del consiglio dei consulenti economici
1. E' istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il
consiglio dei consulenti economici cui e' affidato il compito di:
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese
anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo
istituendo apposita unita' statistica per i necessari collegamenti
con l'ISTAT;
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati
dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi
economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello
Stato annuale e pluriennale;
3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico
allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del
tesoro;
4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i
risultati dell'attivita' di controllo sulla finanza pubblica per
mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati
conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione
agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.
2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere
generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo
delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore
a primo dirigente ed e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al
quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici
sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del
ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di
amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e
possono essere confermati.
4. Il consiglio dei consulenti economici puo' essere integrato da
membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al
precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali
possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del
Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello
Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da
corrispondere.
5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese
per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.
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