Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 429 del 03/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 agosto 1985 n. 197)
Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle universita' e degli istituti superiori.
Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle universita' e degli istituti superiori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. I contributi richiesti agli studenti dalle universita' e dagli
istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della
legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le
disposizioni della presente legge.
2. Presso ciascuna universita' e' costituita una apposita
commissione del consiglio di amministrazione, composta dai
rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso
e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione
dei fondi destinati alle iniziative e alle attivita' culturali e
sociali attinenti alla realta' universitaria proposte alla
commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei
consigli di facolta' o da altre associazioni o gruppi di almeno 50
studenti, in corso o fuori corso da non piu' di un anno.
3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi,
e' destinata ad iniziative ed attivita' sportive universitarie.
L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione,
al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a
manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed
internazionale, e' affidata dal consiglio di amministrazione, sentito
il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti
legalmente riconosciuti, che perseguono come finalita' la pratica e
la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di
manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed
internazionale.
4. I fondi precedentemente accantonati dalle universita' e dagli
istituti superiori sono utilizzati per le finalita' della presente
legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di
amministrazione, con facolta' del consiglio di amministrazione stesso
di determinare la quota da riservare alle finalita' di cui al
precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e
non superiore al 50 per cento.
5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo
regolamento di esecuzione.
6. Nelle libere universita' nelle quali non e' prevista la
partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la
componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma e'
costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di
amministrazione della opera universitaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Nota all'articolo unico, comma 1:
Il testo dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18
dicembre 1951, n. 1551, e' il seguente:
"E' consentito alle universita' e agli istituti superiori
di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per
ciascun studente in corso e fuori corso, per le attivita'
assistenziali e sportive delle organizzazioni
rappresentative studentesche".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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