Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 462 del 22/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 6 settembre 1985 n. 210)
Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.
Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento
delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di
cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, e' concesso alla regione
Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi che sara'
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986.
Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a
mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il
completamento delle opere di consolidamento del centro abitato
nonche' agli altri interventi di propria competenza previsti nella
legge 23 febbraio 1968, n. 124.
Un decimo della somma sopraindicata e' riservato per gli impieghi
di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata
legge 23 febbraio 1968, n. 124.
Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo
comma dello stesso articolo 5.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge 23 febbraio 1968, n. 124, reca: "Provvedimenti
per la tutela del carattere artistico e storico della
citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e
di interesse turistico".
Il testo dell'art. 5, commi primo, lettere b) e c), e
secondo, della legge n. 124/1968 e' il seguente:
"Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi
alle opere di:
(Omissis) (per il testo della lettera a) v. nelle note
all'art. 3, comma primo):
b) riparazione, consolidamento e riattamento di.
edifici privati di interesse turistico;
c) riparazione, consolidamento o riattamento di
edifici privati".
"Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere;
a), b) e c) del presente articolo sono concessi,
rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per
cento e, entro il limite d'impegno di lire 20 milioni,
contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della
spesa riconosciuta necessaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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