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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 482 del 26/09/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 settembre 1985 n. 230)
Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, sono apportate le seguenti modificazioni.
All'articolo 12, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile; indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche
nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre
indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso
e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'articolo 2125 del codice civile".
All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: "Per i redditi
soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi
quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma
le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
NOTE
Note all'art. 1:
- L'art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 reca la disciplina
fiscale dei redditi soggetti a tassazione separata.
- Il testo dell'intero art. 13 del D.P.R. n. 597/1973, e'
il seguente:
"Art. 13 (Determinazione dell'imposta per i redditi
soggetti a tassazione separata). - Per i redditi soggetti a
tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera
e) dell'art. 12, l'imposta e' determinata applicando
all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota
corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi
indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono
percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del
biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 11.
Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito
imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito
complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato
reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.
Per i redditi di cui alle lettere a), b) e e) dell'art.
12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si
procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun
socio per la quota a lui spettante.
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