Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 482 del 26/09/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 settembre 1985 n. 230)
Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, sono apportate le seguenti modificazioni.
  All'articolo 12, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  "e)  trattamento  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del
codice   civile;   indennita'   equipollenti,   comunque  denominate,
commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli  contemplati  alle  lettere  a)  e  d) dell'articolo 47, anche
nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  2122  del  codice  civile; altre
indennita'  e  somme  percepite  una  volta tanto in dipendenza della
cessazione  dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso
e  le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite   a  fronte  dell'obbligo  di  non  concorrenza  ai  sensi
dell'articolo 2125 del codice civile".
  All'articolo  13,  nel  primo  comma dopo le parole: "Per i redditi
soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi
quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma
le  parole:  "l'aliquota  del  dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  L'art.  12  del  D.P.R. n. 597/1973 reca la disciplina
          fiscale dei redditi soggetti a tassazione separata.
            - Il testo dell'intero art. 13 del D.P.R. n. 597/1973, e'
          il seguente:
            "Art.  13  (Determinazione  dell'imposta  per  i  redditi
          soggetti a tassazione separata). - Per i redditi soggetti a
          tassazione  separata,  esclusi quelli indicati alla lettera
          e)   dell'art.  12,  l'imposta  e'  determinata  applicando
          all'ammontare  di  ciascuno  di essi, al netto dell'imposta
          locale   sui   redditi   in   quanto   dovuta,   l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
          il  diritto  alla  loro  percezione,  ovvero, per i redditi
          indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono
          percepiti.  I  redditi  altrui  di cui alle lettere a) e b)
          dell'art.  4  sono  computati  nel  reddito complessivo del
          biennio   salva   l'ipotesi   prevista  dal  secondo  comma
          dell'art. 11.
            Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito
          imponibile  si applica l'aliquota corrispondente al reddito
          complessivo  netto  dell'altro  anno;  se  non vi sia stato
          reddito  imponibile  in  alcuno  dei  due  anni  si applica
          l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.
            Per  i  redditi di cui alle lettere a), b) e e) dell'art.
          12  conseguiti  dalle  societa'  indicate  nell'art.  5  si
          procede  alla  tassazione separata nei confronti di ciascun
          socio per la quota a lui spettante.
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