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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla
cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario
generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le
cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di
alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di
progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della
manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di
produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi
dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni
ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita'
ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la
razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze
del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita'
finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale
dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima
dalla data di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo
14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti
del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori
della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti
di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude
l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi
natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo
dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui
all'articolo 17 della presente legge.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1421, concernente "Disposizioni per il
credito alla cooperazione" prevede l'istituzione presso la
Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il
credito alla cooperazione.
Nota all'art. 1, secondo comma:
- Testo dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni:
"Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei
requisiti mutualistici quando negli statuti delle
cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori
alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale
effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci
durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a
scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito
mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con quelli delle finanze
e del tesoro, sentita la commissione centrale per le
cooperative".