Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 51 del 27/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1985 n. 56)
Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.
Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da
parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle societa'
in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge
22 luglio 1982, n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad
un massimo del 70 per cento del loro importo, con facolta' di
chiedere idonea garanzia fidejussoria.
Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni
relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state
concesse, nella stessa misura percentuale.
L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma e'
subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle
giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e
semilavorati, con annotazione di vincolo a favore
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi'
autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere
dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla
consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle societa' da
questa partecipate, con facolta' di chiedere idonea garanzia
fidejussoria.
Le societa' per azioni, alle quali trasferire o conferire
partecipazioni azionarie ed altre attivita', possono essere
costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero
capitale sociale.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n.
467, concernente "Conferimento al fondo di dotazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e
trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI
S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato",
e' il seguente:
"La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta
dall'EFIM, e' trasferita all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei
Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni
statali, verso corrispettivo del suo valore determinato
secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla
data del giorno precedente il trasferimento azionario, ed
approvato dai competenti organi statutari.
Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in
apposito conto patrimoniale ed i relativi dividendi sono
riscossi e versati al bilancio di entrata
dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del
corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.
L'ATI S.p.a., oltre alle attivita' costituenti l'attuale
oggetto sociale, e' autorizzata a svolgere le stesse
attivita' ed altre ad essa collegate da vincolo di
strumentalita', accessorieta' o complementarieta', anche
attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed
all'estero.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale
dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attivita'
immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire,
attraverso specifiche convenzioni, attivita' e servizi di
natura industriale e commerciale.
La commercializzazione del sale sara' effettuata dall'ATI
mediante costituzione di apposita societa' per azioni, alla
quale partecipano aziende produttrici nazionali a
prevalente capitale pubblico.
Su designazione del Ministro delle finanze possono essere
chiamati a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a.,
in rappresentanza dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, funzionari della predetta
Amministrazione, da collocare fuori ruolo ai sensi delle
vigenti disposizioni. Restano in vigore le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.
Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un
programma di ristrutturazione localizzata degli
stabilimenti di tale societa', e' assegnato
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un
finanziamento complessivo di lire 20 miliardi in ragione di
lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per
l'anno 1983".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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