Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 527 del 03/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 12 ottobre 1985 n. 241)
Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici.
Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138,
e' sostituito dal seguente:
"E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere
altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;
d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle
lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione".
NOTE
Note agli articoli 1 e 2:
- IL testo dell'art. 1 della legge n. 138/1974 (Nuove
norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in
polvere per l'alimentazione umana) come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere
altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o
utilizzare:
a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto
o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato
aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con
qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
b) latte liquido destinato al consumo alimentare
diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto,
anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti
conservati con qualunque trattamento chimico o comunque
concentrati;
c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui
alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in
polvere;
d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di
cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi
proporzione.
E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli
stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque
intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano
latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti
caseari.
E' escluso dal divieto di cui al primo comma il latte
liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con
altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei
a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilita'
istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare
immediato dell'utente, purche' il suddetto prodotto sia
distribuito tramite apparecchiature automatiche e
semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in
polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in
cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima
di bevanda fornita per ogni singola erogazione non puo'
superare i 150 centilitri. E' vietata l'installazione di
distributori che forniscono bevande di cui al presente
comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e
nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto e'
limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla
distribuzione ed al consumo dei pasti".
- Rispetto al testo precedente dell'art. 1, la presente
legge, oltre ad aggiungere il terzo comma, ha modificato il
primo comma, soggiungendo la lettera d).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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