Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 55 del 02/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1985 n. 58)
Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967,
concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 1986.
Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia
penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza
della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del
Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il
funzionario delegato, e' elevato a lire 50 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note al comma primo dell'articolo unico:
- Il testo della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e' il
seguente:
"Art. 1. - Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta'
di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di
provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di
adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria
nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura
del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio
bilancio ordinario.
Art. 2. - Per la realizzazione delle opere di cui
all'art. 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei
lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni
ed integrazioni.
In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non
comportano necessita' di varianti allo strumento
urbanistico quando riguardino:
a) lavori di manutenzione straordinaria;
b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.
Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici
ove ne sia prescritto il nulla osta dovra' pronunciarsi sui
progetti delle opere di cui all'art. 1 entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo
si intende rilasciato.
Resta applicabile ogni piu' favorevole disposizione in
materia per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 3. - I lavori di cui all'art. 1 possono essere
eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia
diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a
trattativa privata e licitazione privata rispettivamente
per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.
Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire
si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.
584.
Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene
richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri
organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 4. - Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria
non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la
direzione lavori delle opere di cui all'art. 1 potranno
essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini
le cautele amministrative e le responsabilita' di natura
tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province
e dei comuni, nonche' a liberi professionisti.
Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del
comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle
opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta.
Il collaudo delle opere eseguite e' affidato a tecnici
dell'amministrazione statale.
I limiti di importo, stabiliti dall'art. 19, primo e
secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e
successive modificazioni, sono elevati da 10 a 150 milioni
di lire.
Art. 5. - Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali,
il consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti
e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in
cui e' pervenuta la richiesta.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e'
comunicato telegraficamente.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, le procedure
amministrative riprendono il loro corso prescindendo
dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere
definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da
parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.
Art. 6. - I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed
integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art.
1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non
siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta
giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei
conti e sono assoggettati al controllo successivo.
Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno,
assoggettati a solo controllo successivo, non possono
essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione
oltre trenta giorni dalla loro adozione.
Art. 7. - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti
hanno vigore fino al 31 dicembre 1982".
- Il testo dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119
(legge finanziaria 1981), e' il seguente:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge
24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del
programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971,
n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il
completamento, l'adattamento, la permuta, nonche'
l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di
prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200
miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-83,
secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di
cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma
dei lavori previsto dall'art. 4 della legge 12 dicembre
1971, n. 1133.
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita
esecuzione del programma di edilizia penitenziaria
approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in
deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello
Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di
lavori di tutte le opere residue e possono, altresi',
procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa
privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale
purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per
l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra
si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art.
12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della
legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli
atti comunque concernenti le opere di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6
della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967".
- Il testo dell'articolo unico della legge 25 gennaio
1983, n. 14, recante "Proroga, con modificazioni, della
legge 21 dicembre 1977, n. 967", e' il seguente:
"Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n.
967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti
ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata
con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e'
prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente,
modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai
contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di
strutture strettamente necessari per il funzionamento degli
istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti
ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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