Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 567 del 18/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1985 n. 252)
Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilita' di piu' rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.
Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilita' di piu' rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo
1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30
luglio 1973, n. 479, e' modificato come segue:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due
rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle
grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse
valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque
recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di
rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente
funzionanti, diminuito di due unita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222, concerne il
"Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo
comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla legge 30
luglio 1973, n. 479, era il seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non
piu' di due rappresentanti, i quali possono
alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli
agenti di cambio che operano presso le borse valori dove
siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre
recinti per le grida, possono valersi della opera di un
terzo rappresentante".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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