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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 595 del 23/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 5 novembre 1985 n. 260)
Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.
Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali
1. I primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, modificati dall'articolo 20 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta
presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su
proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni
precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale,
sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica
indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale
ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di
finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo'
essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo
anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
2. E' abrogata la lettera b) del quinto comma dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Nel primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con la legge di cui al
successivo articolo 53".
4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il
periodo successivo a quello del piano in vigore, conservano la
propria validita' l'ultimo piano approvato dal Parlamento e le
relative disposizioni precettive. Il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale resta, parimenti, confermato nella misura della
ultima annualita' del triennio precedente.
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), gia'
modificato dall'art. 20 del D.L. n. 463/1983 convertito,
con modificazioni, nella legge n. 638/1983 come modificato,
da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 53 (Piano sanitario nazionale). - Le linee generali
di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita'
istituzionali del servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita'
agli obiettivi della programmazione socio-economica
nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel
Paese, particolarmente nelle Regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal
Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della stia approvazione con atto non
legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo
presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia
le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione del
piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale,
rapportate alla durata del piano stesso, con specifica
indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e
dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano
sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e
le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e
coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il
Cui Parere si intende positivo se non espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale
e puo' essere modificato nel corso del triennio con il
rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive
e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente
quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al
Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione
entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani
sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo
della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con
riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
b) lettera abrogata;
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per
la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le
regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio
nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche
attraverso una destinazione delle risorse per settori
fondamentali di intervento, con limiti differenziati per
gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo
in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai
posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi.
Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi
siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di
posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie
risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano
stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di
investimento il piano tiene conto anche delle
disponibilita', nelle varie regioni, di posti letto,
presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate.
Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni
investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni
dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle
regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi
e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni
nella ripartizione dello quota regionale ad esse assegnata
fra le unita' sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la
legislazione regionale per la organizzazione dei servizi
fondamentali previsti dalla presente legge e per gli
organici del personale addetto al servizio sanitario
nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni
sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della graduale
unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento,
salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi
assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani
regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una
coordinata e uniforme realizzazione dagli obiettivi di cui
alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e
all'aggiornamento del personale addetto al servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alle
funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali
e alle necessita' quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalita' per verifiche periodiche
dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a
perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario
nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri
settori attinenti alla tutela della salute.
Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della
sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone
particolarmente competenti in materia economica e
sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche,
economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del
piano sanitario nazionale.
La remunerazione delle persone di cui al comma precedente
e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento
dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte
con apposito capitolo da istituirsi nello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978, gia'
modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario
nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al
finanziamento del servizio sanitario nazionale e'
annualmente determinato con la legge di cui al successivo
articolo 53. Gli importi relativi devono risultare
stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente,
negli stati di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono
ripartite con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni,
com.
prese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari
nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa
in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a
garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni
tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto
capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971,
n. 853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro
ed il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della
sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di
cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di
cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in
misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio
precedente.
Le regioni, sulla base di parametri numerici da
determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed
intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la
quota loro assegnata per il finanziamento delle spese
correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per
cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono
garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi
nell'intero territorio regionale. Per il riparto della
quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in
conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle
indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun
trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali,
tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18,
la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario
regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di
direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza
alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la
riserva di cui al quarto comma".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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