Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 655 del 22/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1985 n. 275)
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo
1958,  n.  195,  modificato  dall'articolo  3 della legge 22 dicembre
1975,  n.  695,  nonche'  dagli  articoli  15,  16 e 17 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
  "I  componenti  che  i  magistrati  eleggono sono scelti: due tra i
magistrati  di  cassazione  con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito
e  dieci  indipendentemente  dalla  categoria di appartenenza e dalle
funzioni esercitate.
  Non   sono  eleggibili  i  magistrati  che  nel  corso  dell'ultimo
quadriennio  siano  stati  addetti  all'ufficio  studi  del Consiglio
superiore della magistratura".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  23  della  legge n. 195/1958 (Norme
          sulla   costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio
          superiore   della   magistratura),  come  risultante  dalle
          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il
          seguente:
            Art.   23   (Componenti   eletti  dai  magistrati).  -  I
          componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
          magistrati  di  cassazione  con  effettivo  esercizio delle
          funzioni   di  legittimita',  otto  tra  i  magistrati  che
          esercitano  funzioni  di  merito  e dieci indipendentemente
          dalla   categoria   di   appartenenza   e   dalle  funzioni
          esercitate.
            Non   sono   eleggibili   1   magistrati  che  nel  corso
          dell'ultimo  quadriennio  siano  stati  addetti all'ufficio
          studi del Consiglio superiore della magistratura.
            Alla   elezione  di  tutti  i  magistrati  componenti  il
          Consiglio  superiore  partecipano  tutti i magistrati senza
          distinzione  di  categoria,  con  voto personale, segreto e
          diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui
          siano   state  conferite  le  funzioni  giurisdizionali  ed
          abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
            Non  sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
          sospesi dalle funzioni.
            Non  sono  eleggibili al Consiglio superiore i magistrati
          che  al  momento  della  convocazione  delle  elezioni  non
          esercitino funzioni giudiziarie.
            Non  sono  eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
          prestato  servizio quali segretari del Consiglio per la cui
          rinnovazione vengono convocate le elezioni.
            Non  sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale
          che  non  abbiano  compiuto  almeno  tre anni di anzianita'
          dalla nomina".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022