Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 655 del 22/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1985 n. 275)
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo
1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre
1975, n. 695, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito
e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle
funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo
quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio
superiore della magistratura".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 195/1958 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura), come risultante dalle
modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - I
componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che
esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente
dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni
esercitate.
Non sono eleggibili 1 magistrati che nel corso
dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio
studi del Consiglio superiore della magistratura.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il
Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e
diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui
siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed
abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati
che al momento della convocazione delle elezioni non
esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale
che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita'
dalla nomina".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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