Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 72 del 08/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1985 n. 62)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento 
provvisorio   del   trattamento   economico   dei   dirigenti   delle
amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  e  del
personale ad essi collegato, e' convertito in legge con  le  seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, 
per i  dirigenti  generali  e  qualifiche  superiori,  e'  stabilito,
nell'ambito  degli  stanziamenti   autorizzati,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
tesoro. 
    2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle 
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale  e  di  direttore  di
divisione, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, nonche' per i destinatari delle disposizioni  di
cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15  novembre  1973,  n.
734,  i  limiti  massimi  individuali  di   prestazioni   di   lavoro
straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  del  tesoro,  nell'ambito   degli   stanziamenti   all'uopo
autorizzati. 
    3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime 
di impegno a tempo pieno,  con  decorrenza  dal  1  luglio  1985,  si
applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i
commi terzultimo ed ultimo.  Con  la  stessa  decorrenza,  le  misure
forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo
sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5. 
    4. E' abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 
aprile 1984, n. 79. 
    Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 3-bis. - I servizi comunque resi allo Stato anteriormente 
alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal  personale  di  cui
agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge  6  giugno  1981,  n.
283, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
1981, n.  432,  in  servizio  al  1  gennaio  1983,  o  collocato  in
quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1
gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982,  n.  869,  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n.  681,
come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n.  869,
per la  valutazione,  ai  medesimi  effetti,  del  servizio  comunque
prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal  personale
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,  come
modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432". 
  All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato 
per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire  97
miliardi  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero del tesoro  per  il  medesimo  anno  finanziario,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "trattamento economico  dei  dirigenti",
e, quanto a lire 38,5  miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6805  dello   stato   di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985". 
 
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