Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 754 del 16/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 dicembre 1985 n. 301)
Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.
Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre
1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il
requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data
del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una
nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1985.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848, concerne Provvidenze
per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge
riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge
14 agosto 1982, n. 600". (Provvidenze per la demolizione
del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
