Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 762 del 11/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 27 dicembre 1985 n. 303 suppl.)
Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977
Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I
protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni
stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno
1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto
internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti
alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
NOTA
Nota all'art. 1:
Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state
ratificate e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre
1951, n. 1739, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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