Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 776 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla
legge  26  gennaio  1963,  n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29
novembre  1980, n. 816, e' ulteriormente elevato, a partire dall'anno
finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge, negli
anni  1984,  1985,  1986  e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si
provvede,  quanto  all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione
di  importo  corrispondente  dello  stanziamento iscritto al capitolo
6856  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984,
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  "Indennita'  integrativa
sulle  pensioni  dei  residenti  all'estero";  e quanto agli esercizi
finanziari  1985,  1986  e  1987,  mediante riduzione di pari importo
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1985-1987,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro   per   il   1985,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, primo comma:
            -   La   legge   26   gennaio   1963,  n.  91,  concerne:
          "Riordinamento  del  Club  alpino  italiano", - La legge 29
          novembre  1980,  n. 816, concerne: "Interventi a favore del
          Club  alpino  italiano e degli enti a carattere nazionale o
          pluriregionali  operanti  nel  settore  del turismo sociale
          giovanile".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022