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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione
dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31
dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3)
dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante
utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno
dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1985.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e
transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in
precedenza siano state emesse istruzioni non piu' in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note all'articolo unico, comma 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge 12
aprile 1984, n. 68, e' il seguente:
"Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al
terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, e' prorogato al 31 dicembre 1985".
- Il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria) (il termine contenuto
nella disposizione e' stato differito, con successive
proroghe, al 31 dicembre 1985), e' il seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni
previste dal primo comma sentito il parere di una
commissione parlamentare composta da nove senatori e nove
deputati, nominati, su richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive
assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme
emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste
in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche
necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge".
- Il testo del primo comma, n. 3), dell'art. 16
(concernente le attribuzioni consultive del Consiglio di
Stato) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente:
"Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
1) e 2) (Omissis);
3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi
o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito
per legge".
Nota all'articolo unico, comma 2:
Il testo del quinto comma dell'art. 17 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, e' il seguente:
- In relazione alle esigenze amministrative,
organizzative e tecniche connesse alla prima fase di
applicazione dei tributi istituiti o modificati con la
presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il
primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge
stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della
riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro
per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione
dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee
all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta
unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica
amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione
dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche,
amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di
tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche
relazioni, saranno, incaricate, a tempo determinato, di far
parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi
con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel
settore privato. Al personale dell'amministrazione dello
Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno
corrisposte adeguate indennita'".