Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 778 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.
Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1967, n. 1417, con effetto dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della
gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale
degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai
portalettere" e' istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per
l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione
medesima.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
emanato di concerto con quello del tesoro, e' nominata una
commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli
adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di
cui al precedente comma ed alla imputazione delle attivita' e
passivita' patrimoniali, alla gestione del Fondo di quiescenza ed
alla sub-gestione dei beni immobili in relazione alla rispettiva
origine.
La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al
servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, e' composta da tre funzionari di detta
Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due
funzionari dell'Istituto postelegrafonici.
All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al
secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si fa fronte con lo
stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione
della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.
NOTE
Nota al titolo:
La legge qui pubblicata, oltre a riguardare la materia
specificata nel titolo, disciplina anche l'installazione e
la gestione di telefoni pubblici a gettone presso uffici
dell'Amministrazione statale (art. 5).
Nota all'art. 1:
L'art. 140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto
1967, n. 1417, cosi' dispone:
"Presso l'istituto postelegrafonici e' istituito con
gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di
quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e
delle agenzie p.t.".
L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un
bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle
risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione
dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli
opportuni provvedimenti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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