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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e
integrazioni, viene estesa a partire dal 1 gennaio 1984 alle pensioni
dello Stato pagabili all'estero.
NOTE
Nota all'art. 1:
- il testo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n.
324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10
agosto 1964, n. 656, e' il seguente:
"Al personale statale il cui trattamento per stipendio,
paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e'
attribuita una indennita' integrativa speciale mensile
determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata
in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita
relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio
dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del
giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella
percentuale che misura la variazione, si trascurano le
frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si
arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai
dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi
indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto
centrale di statistica per i settori dell'industria e del
commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente
primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione
dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei
casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione
disciplinare od altra posizione di stato che importi
riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi
di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile,
ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza,
di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;
c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle
erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo
ai fini dell'imposta complementare;
d) non e' dovuta al personale civile e militare in
servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto
dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni
analoghe.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi
di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente
articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro".
- Il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n.
324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10
agosto 1964, n. 656, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 108, e' il seguente:
"Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi,
temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
riversibilita', sia normali che privilegiati, gia'
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo
pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di
beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli
Archivi notarili, e' concessa una indennita' integrativa
speciale determinata per ogni anno applicando, su una base
fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od
assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo
della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al
luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a
quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella
percentuale che misura la variazione, si trascurano le
frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano
per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai
titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20
della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai
dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi
indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto
centrale di statistica per i settori dell'industria e del
commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle
erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo
ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in
parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa
speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla
quota di pensione od assegno originariamente liquidata a
carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai
titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale
e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od
assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano
attivita' lucrativa.
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di
cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli
uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.
656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo
medesimo".
- Parte della disciplina relativa all'indennita'
integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge
27 maggio 1959, n. 324, e' contenuta anche nell'art. 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (concernente la
disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), che ha disposto la
trimestralizzazione delle variazioni nella misura
dell'indennita' integrativa speciale, e nell'art. 21 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984),
che, a decorrere dal 1984, ha modificato il sistema di
perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori
dipendenti di tutti i settori pubblici e privati.