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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 89 del 19/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1985 n. 70)
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985.
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo
tecnologico e l'occupazione, che avra' luogo a Venezia nel mese di
aprile 1985, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 1985.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri
degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede
a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per
lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore
di uno o piu' funzionari, di importo anche eccedente il limite
previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di
far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato, entro tre mesi dalla conclusione della
Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne
curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli apporti del
Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri
degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica
istruzione.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e' il seguente:
"Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato
del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di
altra forma di pagamento sia incompatibile con la
necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di
funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese,
sia in conto della competenza dall'esercizio che in conto
residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano
prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
il personale che presta servizio presso gli uffici
periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e
regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari
delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in
apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali,
sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi
alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche'
alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna
tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5)
le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non
possono superare, singolarmente, il limite di lire 480
milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari
disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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