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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui
alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23
dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.
NOTE
Nota all'art. 1:
- La legge 23 giugno 1970, n. 503, concerne l'ordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali.
- La legge 23 dicembre 1975, n. 745, concerne
trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di
principio per la ristrutturazione regionalizzata degli
Istituti zooprofilattici sperimentali.