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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' sostituito
dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del
codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori
di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni
dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello
superiore fissato dai contratti collettivi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note al nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 190/1985:
- Il testo vigente dell'art. 2103, primo comma, del
codice civile e il seguente:
"Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto
al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da
una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 190/1985 e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai
prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con
carattere continuativo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri
sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o
aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla
particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di
cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la
categoria degli impiegati".