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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 115 del 17/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1986 n. 91)
Norme sulla corresponsione dell'indennita' di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1¿ categoria.
Norme sulla corresponsione dell'indennita' di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1¿ categoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e
dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennita'
di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione
di tali enti, nonche' di parametri di operativita' aziendale
stabiliti in via generale.
2. Il Ministro del tesoro determina altresi', con proprio decreto,
le modalita' per la corresponsione dell'indennita' di carica
spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al
precedente comma.
3. E' vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di
risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di
partecipare agli utili.
4. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma
dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 (primo comma) della legge n. 14/1978,
concernente "Norme per il controllo parlamentare sulle
nomine negli enti pubblici stabilisce che "le indennita' di
carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli
enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con
decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o
designazione.
Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
E' utile, pertanto, riportare anche il testo dell'art. 1
della stessa legge, ivi citato, del seguente tenore:
"Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di
procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine,
proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di
istituti e di enti pubblici, anche economici, devono
richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente
legge".
Nota all'art. 1, comma 4:
Il R.D. n. 967/1929 ha approvato il testo unico delle
leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pieta' di
prima categoria. Si trascrive il contenuto dell'intero art.
21 di tale testo unico, i cui commi primo, terzo e quarto
sono stati abrogati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 21. - E' vietato agli amministratori ed ai sindaci
degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed
e vietato agli amministratori di ricevere compensi ed
indennita' salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.
E' parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed
ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di
qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'istituto che
amministrano e dirigono.
Potranno pero' eccezionalmente gli istituti di maggiore
importanza consentire una medaglia di presenza agli
amministratori.
L'ammontare della medaglia di presenza per gli
amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente
testo unico, sara' determinato nei rispettivi statuti
organici degli enti".
Gli "enti di cui all'art. 1", ai quali si riferisce la
disposizione sopra riportata, sono appunto le Casse di
risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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