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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di
termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate
della Campania e della Basilicata, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le
seguenti: "nei soli comuni disastrati".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14
maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18
aprile 1984, n. 80, e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle
regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo
secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e
non oltre il 31 dicembre 1986.
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo,
lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano
nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno
intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di
servizi, anche professionali".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne
sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano
regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli
eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza
delle regioni";
al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986";
i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
All'articolo 5:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
All'articolo 6:
le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti
deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 maggio 1986.