Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 12 del 31/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 febbraio 1986 n. 27)
Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Articolo, unico
La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma
dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata
per l'intero periodo della IX Legislatura.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
provvedono a nominarci membri della commissione nel rispetto delle
norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
L'art. 32 della legge n. 646/1982, recante disposizioni
in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575,
nonche' istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia, prevede l'istituzione per la durata
di tre anni di una commissione parlamentare con il compito
di:
1) verificare l'attuazione della presente legge e delle
altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del
Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue
connessioni;
2) accertare la congruita' della normativa vigente e
della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in
relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le
proposte di carattere legislativo ed amministrativo
ritenute opportune per rendere piu' incisiva l'iniziativa
dello Stato;
3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga
opportuno e comunque annualmente.
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