Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 150 del 07/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 10 maggio 1986 n. 107)
Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai
sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel
termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione
sullo stato e sulla situazione patrimoniale della societa'.
Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota
destinazione, il presidente del tribunale puo' concedere, a domanda,
una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della
relazione.
Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali
attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore,
questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di
fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione
della societa'. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la
cancellazione della societa' dal registro delle imprese e provvede
alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore
ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza
necessaria. Il compenso del liquidatore e' determinato secondo i
criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai
curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.
Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate
per la cancellazione della societa' dovranno essere dall'erario
recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli
amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne
risulta la responsabilita' in proprio.
In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.
La presentazione della relazione e la cancellazione della societa'
disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono
esenti da tributi e diritti di ogni specie".
Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo
comma dell'articolo 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni gia'
aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre
da questa ultima data.
Note al titolo:
La legge n. 904/1977 reca "Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di
capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e
altre norme in materia fiscale e societaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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