Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1986 n. 31)
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle
rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto,
qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio
militare per:
a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio
di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento
pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;
b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo
comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le
quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in
legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di
servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere
richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra
per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro
condizioni fisiche.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 915/1978 approva il testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra. La tabella A - come
sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al D.P.R.
n. 834/1981, con il quale e' stato attuato il definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della
delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981,
n. 533 - reca l'elenco delle lesioni ed infermita' che
danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.
- Il R.D.L. n. 1345/1926 concerne: "Concessione di un
indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi
inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di
morte, alle loro famiglie".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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