Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 19 del 27/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 8 febbraio 1986 n. 32)
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n.
217, e' cosi' modificato:
"Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa
l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli,
chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente
autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da
parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti
dalle direttive CEE".
Nota all'art. 1:
La legge n. 217/1978 reca norme sul diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei
medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.
Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate
dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3. - Il Ministero della sanita', d'intesa con il
Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta
la regolarita' della domanda e della relativa
documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine
dei medici della provincia nel cui albo l'interessato
intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo
stesso.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio
circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli
altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli
stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche'
conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di
tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive
CEE.
Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza
di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del
territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione
del richiedente all'esercizio della professione, domanda al
riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli
affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di
origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le
informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso.
Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura
di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se
lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della
sanita' deve essere motivato.
L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data
di ricezione della domanda, corredata della documentazione
inviata dal Ministero, adempie alla procedura per
l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che
abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli
stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e
sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini
italiani".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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