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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o
rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, alla
data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti
nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo
1968, n. 316.
Hanno, altresi', diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda,
gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti
delle societa', comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3,
comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in
possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco
effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno
presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello
effettivo durante la vigenza della predetta legge.
E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai
precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30
giugno 1986 - l'attivita' delle commissioni provinciali e centrali
istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame
delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai
sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate
successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno
esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.
Note all'art. 1:
- La legge n. 204/1985 reca: "Disciplina dell'attivita'
di agente e rappresentante di commercio".
- La legge n. 316/1968 reca: "Disciplina della
professione di agente e rappresentante di commercio".
- Il testo dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposta sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria) e' il seguente:
"Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui
al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati
nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti,
venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro
il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice con contestuale conferimento
dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento
stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa e non e' considerato cessione
agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili compresi
nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al
quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto".