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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre
1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni
richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985
nonche' ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo
dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e
11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma
l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12,
secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, nonche' l'efficacia delle formalita' eseguite fino al
31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in
applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.
3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente
alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei
documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse
fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano
le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma
dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime
violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della
legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel
secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il
semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente
legge.
4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre
1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle
violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di
indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice
corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli
7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima
della data di entrata in vigore della presente legge per le
violazioni non punibili a norma del presente articolo.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo degli articoli 7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980
(Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni
in materia tributaria) e' il seguente:
"Art. 7. - La pena pecuniaria per le violazioni previste
dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a
carico del soggetto che ha chiesto piu' volte
l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di
identificazione, ne' a carico del soggetto cui sono stati
attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di
piu' richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non
si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al Centro informativo della Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle
finanze, di aver richiesto piu' volte l'attribuzione del
numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri
attribuitigli.
Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi
dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si
applicano a condizione che il soggetto, se richiesto
dall'ufficio competente provveda ad eliminare la omissione
o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia
degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12,
secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
I soggetti in possesso di numero di codice fiscale
provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di
codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza applicazione di
sanzioni".
"Art. 11. - I giudizi relativi alle violazioni previste
negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono sospesi.
Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo
contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della
controversia quali risultano dalla copia del ricorso
nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla
richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che
l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.
Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la
estinzione del giudizio".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 12 e dell'ultimo
comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti), come sostituiti dal D.P.R. n. 784, 1976, e'
il seguente:
"Art. 12, secondo comma. - Le concessioni, le
autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g)
dell'art. 6 non producono effetti se non recano
l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti
beneficiari".
"Art. 21, ultimo comma. - Gli atti di cui alla lettera g)
dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al
precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera J)
dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate
anteriormente alla data di cui al precedente comma, che
alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono
essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da
presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del
numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si
applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti
e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a
tutti gli effetti".
- La legge n. 952/1977, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: "Modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al
pubblico registro automobilistico e di altre norme in
materia di imposte di registro".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 8
del D.P.R. n. 627/1978, riguardante l'introduzione
dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento
dei beni viaggianti, e' il seguente:
"Art. 7. - Il mittente e' responsabile della mancata o
inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti
articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, se non compila detti
documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli
trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa,
ovvero li compila in modo da non consentire comunque la
identificazione delle parti, e' soggetto alla pena
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali
documenti al Fine di chiudere le prescrizioni del presente
decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano
mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste
dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente
decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali
indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000
la stessa pena si applica al vettore che non sottoscrive
per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1,
o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni
incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto
dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del
trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei
documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto
alla pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000. La stessa
pena si applica se il documento di trasporto non risulta
sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del
precedente art. 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due
commi del presente articolo e' punita con la pena
pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000
Per le violazioni previste nei commi precedenti non
operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Per violazioni punite con una pena pecuniaria e'
consentito al trasgressore di pagare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma
rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo
mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal
sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna
o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento
estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria
nascente dalla violazione.
Chiunque forma in tutte o in parte, o altera, stampati,
documenti o registri previsti dal presente decreto o dal
decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa
uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere
le disposizioni del presente decreto, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione fa
uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente
comma".
"Art. 8, secondo comma. - Chi effettua il trasporto, se
nel corso di un triennio commette tre violazioni previste
nel precedente articolo, e' soggetto al ritiro della carta
di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono
state contestate le singole trasgressioni per un periodo
non inferiore ad un mese ne' superiore a cinque mesi. Il
provvedimento e' adottato dal competente ufficio della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su
proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto".
Per il testo dell'art. 11 della legge n. 882/1980 v.
nella nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 1, comma 4:
- Per il testo degli articoli 7 e 11 della legge n.
882/1980 v. nelle note all'art. 1, comma 1.
- Il testo dei commi sessantaduesimo e sessantatreesimo
dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia
tributaria) e' il seguente:
"Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni
doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il
codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni
doganali e di quelli ad esse interessati.
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle
dichiarazioni indicate nel comma precedente, in
sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro
codice ad uso meccanografico a condizione che esista
corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel
sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti
codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale".