Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 194 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 21 maggio 1986 n. 116)
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio
decreto  9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del
lavoro  ed  e'  concesso  ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate
attivita' per aver creato o ampliato le stesse:
    a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa
o  di  incremento  del  patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e
disciplina  di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani;
per  avere  introdotto  nuove  colture  o  importanti  innovazioni  o
perfezionamenti  nei  processi  produttivi; per avere svolto efficace
opera di tutela ecologica;
    b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di
grande   importanza  pratica;  per  l'introduzione  di  considerevoli
perfezionamenti  tecnici;  per  la  creazione  e  l'organizzazione di
importanti  complessi  industriali; per l'utilizzazione piu' efficace
delle  fonti  di energia, di forze motrici o di materie prime; per le
ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei
lavoratori;
    c)  nel  commercio,  nel  turismo e nei servizi per le iniziative
imprenditoriali  tese  all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla
produzione  nazionale  e  all'offerta turistica, all'incremento delle
relazioni  commerciali,  alla  creazione e allo sviluppo di organismi
atti  a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi
aventi   duraturi  effetti  di  rilevante  interesse  per  l'economia
nazionale;
    d)  nell'artigianato,  per  avere  con lavorazioni di alto pregio
artistico  e  tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla
produzione artigiana italiana;
    e)  nell'attivita'  creditizia  e  assicurativa, per avere con la
creazione   o  l'organizzazione  di  efficienti  entita'  finanziarie
contribuito  allo  sviluppo  del complesso delle attivita' economiche
nazionali,  o  per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del
risparmio e della stabilita' monetaria.
  2.  Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente
possono  contribuire  a formare titolo all'onorificenza per la stessa
persona.
  3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza
l'aver  operato  per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori,
contribuendo  alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo
della   cooperazione   nonche'  in  aree  o  in  campi  di  attivita'
economicamente depressi.
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente
          legge,  ha  istituito  un  Ordine  cavalleresco  al  merito
          agrario, industriale e commerciale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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