Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 194 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 21 maggio 1986 n. 116)
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio
decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del
lavoro ed e' concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate
attivita' per aver creato o ampliato le stesse:
a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa
o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e
disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani;
per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o
perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace
opera di tutela ecologica;
b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di
grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli
perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di
importanti complessi industriali; per l'utilizzazione piu' efficace
delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le
ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei
lavoratori;
c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative
imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla
produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle
relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi
atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi
aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia
nazionale;
d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio
artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla
produzione artigiana italiana;
e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la
creazione o l'organizzazione di efficienti entita' finanziarie
contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche
nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del
risparmio e della stabilita' monetaria.
2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente
possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa
persona.
3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza
l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori,
contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo
della cooperazione nonche' in aree o in campi di attivita'
economicamente depressi.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente
legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito
agrario, industriale e commerciale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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