Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 22 del 29/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 11 febbraio 1986 n. 34)
Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio  1980,  n.
326, sono destinate anche al pagamento  della  revisione  prezzi  dei
lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in  applicazione  del
primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                NICOLAZZI, Ministro dei lavori 
                                pubblici 
 
                              Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Note all'articolo unico:

            -  L'art.  1  della  legge n. 326/1980 (Autorizzazione di
          spesa   per   la   concessione  di  un  contributo  per  il
          completamento   del  bacino  di  carenaggio  del  porto  di
          Livorno)  autorizza  il  Ministero  dei  lavori  pubblici a
          concedere   al   consorzio   livornese  per  il  bacino  di
          carenaggio  il  contributo di lire quattordici miliardi per
          il  completamento  delle  opere  per  il  potenziamento del
          bacino   di  carenaggio  e  per  opere  essenziali  per  la
          funzionalita' e competitivita' del bacino stesso.
            -  Il  primo  comma  dell'art.  4 della legge n. 741/1981
          (Ulteriori  norme  per  l'accelerazione delle procedure per
          l'esecuzione  di  opere  pubbliche)  prevede  che l'importo
          degli  interessi  per  ritardato pagamento dovuti in base a
          norme  di  legge,  di  capitolato  generale e speciale o di
          contratto,  venga  computato e corrisposto in occasione del
          pagamento,  in  conto o a saldo, immediatamente successivo,
          senza necessita' di apposite domande e riserve.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022