Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 227 del 22/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 4 giugno 1986 n. 127)
Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  2  della legge 10 novembre 1957, n. 1135, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Con  decreto  del Ministro delle finanze sono determinati il tipo,
la   qualita'   e   la   quantita'  degli  effetti  di  vestiario  da
somministrare  ai  comandi  e  uffici,  quale  dotazione  a carico di
inventario,  per  uso  dei  militari destinati a speciali servizi. La
durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
 
          Nota all'art. 1:
            Il testo dell'art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalita'
          per   la   somministrazione   gratuita   di   vestiario  ai
          sottufficiali,  graduati e militari di truppa della Guardia
          di  finanza  e  per  l'acquisto  dei  mobili e materiali di
          casermaggio  per  il Corpo), come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.  2.  -  Ai  sottufficiali,  graduati  e militari di
          truppa  della  Guardia  di  finanza  sono concesse a titolo
          gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.
            All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di
          casermaggio  si  provvede in base a capitolati d'oneri che,
          previo  parere  del  Consiglio di Stato, sono approvati con
          decreto  del  Ministro  per le finanze da registrarsi dalla
          Corte dei conti.
            Per   i   contratti  stipulati  in  conformita'  di  tali
          capitolati   non   e'  necessario  sentire  il  parere  del
          Consiglio di Stato.
            Con  decreto  del Ministro dette finanze sono determinati
          il  tipo,  la  qualita'  e  la  quantita'  degli effetti di
          vestiario  da  somministrare  ai  comandi  e  uffici, quale
          dotazione  a  carico  di  inventario,  per uso dei militari
          destinati  a speciali servizi. La durata minima dei singoli
          oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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