Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 227 del 22/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 4 giugno 1986 n. 127)
Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.
Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, e' aggiunto
il seguente comma:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo,
la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da
somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di
inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La
durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalita'
per la somministrazione gratuita di vestiario ai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia
di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di
casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Ai sottufficiali, graduati e militari di
truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo
gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.
All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di
casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che,
previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con
decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla
Corte dei conti.
Per i contratti stipulati in conformita' di tali
capitolati non e' necessario sentire il parere del
Consiglio di Stato.
Con decreto del Ministro dette finanze sono determinati
il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di
vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale
dotazione a carico di inventario, per uso dei militari
destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli
oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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