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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 23 del 29/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 febbraio 1986 n. 35)
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'.
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita'
e di efficienza, aggiornamento del personale
1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto
dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le
singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria
si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo
i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la
qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate
norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso
retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui
all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di
altro titolo di istruzione secondaria superiore.
NOTE
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 382/1980 concerne l'ordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. I primi
tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano
quadriennale di sviluppo delle Universita'. Si trascrive il
testo di detti commi:
"il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle
indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere
delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata
- formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio,
di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche'
del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito
il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di
sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle
strutture didattiche e scientifiche, con articolate
previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da
sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel
quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e
presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di
laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di
ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo
della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi
professionali nei diversi settori nonche' delle necessita'
di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il
Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i
raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi
per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e'
trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del
quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche'
esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica
istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi,
adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
Il piano, come prevede l'art. 1 della legge n. 590/1982,
e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
- La legge n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di
nuove Universita'. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge
e' cosi' formulato: "Il piano quadriennale di sviluppo
della Universita', di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle
competenti commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati".
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul
pubblico impiego.
- Il testo dell'art. 92 della legge n. 312/1980
concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato, e' il seguente:
"Art. 92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero
della pubblica istruzione, le Universita' e le opere
universitarie indiranno annualmente corsi nazionali
decentrati di aggiornamento e di qualificazione
professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle
prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso
degli interessati e delle rispettive facolta'.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione
annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per
l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai
commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo
d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di
istruzione superiore".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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