Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 252 del 11/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 giugno 1986 n. 134)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento
del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della  legge  8  agosto
1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n.  321,
recante norme per il confezionamento dei  formaggi  freschi  a  pasta
filata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
    All'articolo 1, al comma 1,  le  parole:  "1  giugno  1986"  sono
sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986". 
 
  Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della  legge  18
giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo  articolo  2  del
presente decreto, possono essere venduti al  consumatore  solo  nella
integrale confezione di origine. 
  Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1  della  legge  18
giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo  articolo  2  del
presente decreto, possono essere venduti nei caseifici  artigiani  di
produzione,  purche'  confezionati  al  momento  della   vendita   al
consumatore a norma del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1982, n. 322". 
  All'articolo 2: 
    il primo capoverso e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei  formaggi  freschi  a
pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la  mozzarella  di
bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente  confezionati
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1982,
n. 322"; 
    al  secondo  capoverso,  dopo  le  parole:  "il  prodotto,"  sono
aggiunte le seguenti: "anche in piu' pezzi,".; 
    al secondo capoverso, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) data di produzione"; 
    al secondo capoverso, lettera f),  le  parole:  "stabilimento  di
produzione  e/o  confezionamento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"stabilimento di produzione e confezionamento". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 23 giugno 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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