Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 252 del 11/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 giugno 1986 n. 134)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento
del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto
1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321,
recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta
filata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18
giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del
presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella
integrale confezione di origine.
Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18
giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del
presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di
produzione, purche' confezionati al momento della vendita al
consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1982, n. 322".
All'articolo 2:
il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a
pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di
bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,
n. 322";
al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono
aggiunte le seguenti: "anche in piu' pezzi,".;
al secondo capoverso, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) data di produzione";
al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di
produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti:
"stabilimento di produzione e confezionamento".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 giugno 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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