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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere
reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 121/1965 reca: "Organici, reclutamento, stato
giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma
dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione
della banda dell'Esercito".