Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 258 del 06/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 giugno 1986 n. 136)
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e
successive modificazioni e integrazioni, e' consentito produrre,
importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio
o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la
denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia
prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione
acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo
alimentare, che presenti un'acidita' totale, espressa in acido
acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantita'
di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che
contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantita' non
superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non
pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della
sanita'.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di
vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico puo' essere
presente in misura non superiore al 4 per cento in volume".
2. L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei
termini "agro", "agri" o "agro di..." deve intendersi riferito ad
"aceto", "aceti" o "aceto di...".
Nota all'art. 1:
La legge n. 527/1982 reca: "Norme per la produzione e la
commercializzazione degli agri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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