Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 3 del 11/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 17 gennaio 1986 n. 13)
Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fatto  obbligo  di  indossare  durante la circolazione un casco
protettivo  conforme  ad  uno  dei  tipi  omologati  secondo le norme
stabilite dal Ministero dei trasporti:
    1)  ai conducenti, di eta' inferiore a 18 anni, di ciclomotori di
cui  all'articolo  24  del  testo  unico sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393;
    2)  ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo
25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  indossare  un casco protettivo gli
utenti  dei  ciclomotori  a  tre  ruote e dei motoveicoli di cui alle
lettere   b),  c)  e  d)  dell'articolo  25  del  testo  unico  sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
 
          Note all'art. 1:

            -  Il  testo  vigente  dell'art. 24 del testo unico delle
          norme  sulla  circolazione stradale 2 approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e'
          il seguente:
              "Ciclomotori  sono  i  veicoli  a  motore con due o tre
          ruote aventi le seguenti caratteristiche:
                a) cilindrata fino a 50 cmc;
                b) potenza fino a CV 1,50;
                c) peso del motore fino a kg 16;
                d)  capacita'  di  sviluppare  su  strada  piana  una
          velocita' Fino a 40 km all'ora.
              Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per
          una  delle  caratteristiche  indicate nel precedente comma,
          sono considerati motoveicoli".
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  25  del  testo  unico
          approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 393/1959 e' il seguente:
              "I  motoveicoli,  consistenti  in  veicoli  a motore di
          cilindrata  superiore  a  50  cmc  con  due o tre ruote, si
          dividono in:
                a)     motocicli     e    motocarrozzette:    veicoli
          rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di
          persone;
                b)  motocarri:  veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
                c)  motoveicoli  per  trasporto  non contemporaneo di
          persone e di cose;
                d)  motoveicoli  per  uso  speciale  o  per trasporti
          specifici   caratterizzati   ai   sensi  della  lettera  f)
          dell'art. 26.
              I  motoveicoli  non  possono  superare  metri  1,60  di
          larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il
          peso  complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo'
          eccedere 25 quintali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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