Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 31 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 21 febbraio 1986 n. 43)
Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' sostituito dal
seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal
morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorita'
sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella
misura di lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire
ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti
dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale
sui redditi ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di lire cinquemila
per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al
compimento del trentunesimo anno di eta' e a condizione che siano
conviventi e non siano titolari di reddito proprio.
L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a
carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi
al comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.
In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo
comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla
formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini
della determinazione di tale reddito non si tiene conto della
integrazione di cui al secondo comma.
Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la
concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modifiche ed integrazioni.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
1962, n. 921, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 3
giugno 1971 n. 404.
L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e temporaneamente
sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre
agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici
prescritti dall'autorita' sanitaria competente presso presidi
sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo
articolo 2.
Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi
ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi
compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo
l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo articolo
2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci
specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.
Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e
terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in
regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro
familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di
residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti
comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel
capitolo relativo alle "provvidenze a favore degli hanseniani" nella
parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio
di previsione.
Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini
del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti
hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere
riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati
personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano
nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi
vigenti".
AVVERTENZA
La legge qui pubblicata non reca le note contenenti le
norme alle quali le sue disposizioni fanno rinvio, previste
dall'art. 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, in quanto
le stesse non sono pervenute in tempo utile.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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