Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 317 del 21/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 2 luglio 1986 n. 151)
Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Definizioni preliminari

  1.  Ai  fini  della  presente  legge, nonche' per l'esercizio delle
competenze   di   cui  al  decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si
intende per:
    a)  "specifica  tecnica":  la specifica normativa contenuta in un
documento   che   definisce  le  caratteristiche  di  un  prodotto  e
concernente  in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione,
la  sicurezza,  le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al
prodotto  stesso  per  quanto riguarda la terminologia, i simboli, le
prove   ed  i  metodi  di  prova,  l'imballaggio,  la  marchiatura  e
l'etichettatura;
    b)  "norma":  la  specifica  tecnica  approvata  da  un organismo
riconosciuto  ed  abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui
osservanza non sia obbligatoria;
    c)  "programma  di  normalizzazione":  il documento che elenca le
materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;
    d)  "progetto  di  norma": il documento contenente il testo delle
specifiche  tecniche  per  una  determinata  materia  per la quale si
prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale,
quale  risulta  da  lavori preparatori e che e' distribuito a fini di
indagine pubblica o di commento;
    e)  "regola  tecnica":  la  specifica  tecnica  ivi compresa ogni
disposizione   che  ad  essa  si  applichi,  la  cui  osservanza  sia
obbligatoria   per   la  commercializzazione  o  l'utilizzazione,  ad
eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali;
    f)  "progetto  di  regola  tecnica":  il  testo  di una specifica
tecnica,  comprendente  anche  disposizioni amministrative, elaborato
per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e
che  si  trovi  in  una  fase  preparatoria  che  permetta  ancora di
apportarvi emendamenti sostanziali;
    g)  "prodotto":  i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi
quelli indicati nel successivo articolo 2.
 
                                     NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  D.L.  n.  390/1982  reca:  "Disciplina delle funzioni
          prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
          dell'istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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