Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 317 del 21/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 2 luglio 1986 n. 151)
Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizioni preliminari
1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle
competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si
intende per:
a) "specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un
documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e
concernente in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione,
la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al
prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le
prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e
l'etichettatura;
b) "norma": la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui
osservanza non sia obbligatoria;
c) "programma di normalizzazione": il documento che elenca le
materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;
d) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle
specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si
prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale,
quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito a fini di
indagine pubblica o di commento;
e) "regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni
disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia
obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad
eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali;
f) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica
tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato
per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e
che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di
apportarvi emendamenti sostanziali;
g) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi
quelli indicati nel successivo articolo 2.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il D.L. n. 390/1982 reca: "Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro".
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