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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'assunzione dei candidati risultati idonei al
concorso interno speciale per la qualifica di "assistente" bandito in
data 3 settembre 1980 dall'Istituto nazionale per il commercio estero
ai sensi dell'articolo 148 del regolamento organico dell'Istituto
stesso, costituiscono posti disponibili anche quelli derivanti da
aumenti di dotazione organica deliberati entro la data del 3
settembre 1982.
2. Relativamente ai dipendenti che entro la data del 31 luglio 1980
abbiano conseguito il requisito della iscrizione all'albo
professionale, ai provvedimenti di inquadramento nel ruolo
professionale ("agronomi") dell'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero disposti ai sensi dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' attribuita la
decorrenza giuridica ed economica rispettivamente prevista dagli
articoli 35 e 37 del decreto medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CAPRIA, Ministro del commercio con
l'estero
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976
reca disciplina del rapporto di lavoro del personale degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il
testo degli articoli 35, 36 e 37 e' il seguente:
"Art. 35. (Attribuzione della qualifica). - A decorrere
dal 19 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione
in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica
che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi
ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i
ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e
qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).
L'attribuzione della qualifica a norma del precedente
comma e effettuata, sulla base delle suddette tabelle,
anche nei confronti del personale assunto, a seguito di
concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto
d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di
stabilita', in relazione ad esigenze funzionali stabili
degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il
regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli
organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito
ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per
specifiche disposizioni di legge.
Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite
successivamente al 19 ottobre 1973 e fino alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
comportano, nei confronti del personale di cui ai
precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica
eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a
decorrere dalla data della loro attribuzione.
Art. 36 (Inquadramento del ruolo professionale). -
L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato:
per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in
possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli
abilitanti all'esercizio delle professioni di avvocato o
procuratore legale, medico, farmacista, veterinario,
attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo
e geologo;
per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in
possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni di geometra, perito
agrario, perito industriale, assistente sanitario,
infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice
d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore
o massofisioterapista equiparato a infermiere
professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio
1961, n. 686.
L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso
condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente
professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati
sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli
e requisiti:
titolo di studio prescritto per il conseguimento
dell'abilitazione professionale;
diploma di Stato di abilitazione professionale;
iscrizione al rispettivo albo professionale;
assunzione di una personale responsabilita' di
carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.
Possono altresi' essere inquadrati nella prima
qualifica i dipendenti laureati in altre discipline affini
che appartengono gia' ai preesistenti ruoli tecnici o
professionali di categoria direttiva.
Qualora gli ordinamenti degli enti risultino
incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma,
della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo
professionale potra' essere effettuato dopo la revisione
degli ordinamenti stessi.
Art. 37 (Decorrenza del trattamento economico). - Il
trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2)
e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere
dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno
1975 resta acquisita nella misura spettante in base al
preesistente ordinamento".